Applicabilità del novellato art. 131 bis c.p. nel giudizio di legittimità
Con la sentenza n. 15815, depositata il 14.04.2023, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha affermato che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleghi l'esistenza di un "novum", non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell'applicazione dell'esimente. (Fattispecie relativa a reato sanzionato con pena che già consentiva l'applicazione della causa di non punibilità, in cui la Corte ha escluso che costituisse un "novum" la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell'art. 131 bis c.p.).