La Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 20105, depositat il 01.06.2026, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell'art. 714, comma 4, c.p.p., deve essere deliberata dalla corte d'appello, a pena di nullità a regime intermedio, all'esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, c.p.p.