Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con l'informativa provvisoria n. 16, del 30.10.2025, hanno stabilito che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.