La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.17971 del 19.05.2026, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l'inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la sua eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.