La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33829 del 17.09.2026, ha stabilito che l'art. 175-bis c.p.p. non esaurisce la regolamentazione delle ipotesi nelle quali tali disfunzioni incidono sull'esercizio del diritto di impugnazione, ma detta una disciplina specifica per i casi di malfunzionamento certificato o attestato, consentendo, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell'atto con modalità non telematiche, e che i casi non riconducibili alla citata disposizione possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 c.p.p., costituente regola generale, per la quale deve essere dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'inammissibilità degli appelli depositati a mezzo di posta elettronica certificata, anziché mediante Portale deposito atti penali – PDP, stante la mancata prova della dedotta impossibilità di "caricare" gli appelli sul portale telematico).