Ammessa la confisca per equivalente delle somme derivanti dall'estinzione di polizza assicurativa non reinvestite in funzione previdenziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34306, depositata il 21.10.2025, ha affermato che le somme derivate dall'estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.