Costituisce esercizio abusivo della professione il prelievo nasofaringeo per la verifica della positività al Covid-19 effettuato da soggetti non abilitati o formati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21622, depositata in data 11.06.2026, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il delitto di esercizio abusivo di una professione il prelievo nasofaringeo per l'accertamento della positività al virus Covid-19 (c.d. tamponi rapidi), in quanto attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, in ragione della necessità di assicurare attendibilità diagnostica e validità certificativa del risultato, a differenza dell'accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, liberamente utilizzabili dall'utente e privi di valenza certificativa. (Fattispecie relativa a soggetto privo di titolo abilitativo che aveva compiuto attività di screening ed aveva eseguito prelievi nasofaringei e sierologici).