La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149, depositata il 24.06.2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2