Di Avvocato Donato Cialdella su Martedì, 28 Luglio 2020
Categoria: Giurisprudenza

Il condominio non è responsabile per danni da cose in custodia se il danneggiato ha tenuto un comportamento incauto

Con l'ordinanza n. 8478/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del danno da cose in custodia in relazione alla responsabilità del condominio per le lesioni subite dal danneggiato a causa della caduta da una balaustra condominiale Nel caso preso in esame la Cassazione ha affermato, confermando la decisione della Corte territoriale, l'applicabilità della responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. In particolare ha ravvisato che la prova del caso fortuito, ravvisabile anche in una condotta esorbitante della parte che agisce invocando la speciale responsabilità per cose in custodia, potesse essere fornita anche mediante dimostrazione che detta condotta sia stata di per se' sola causativa dell'evento (Cass. Civ. n. 02480 del 01/02/2018 ): "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".