La Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 10791, depositata il 20.03.2026, ha affermato che la preclusione all'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.