Il potere sanzionatorio dell'Autorità Garante della Privacy è soggetto al termine di prescrizione quinquennale
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n.22791 del 06.07.2026, ha stabilito che il termine di un anno, previsto dall'art. 143, comma 3, del Codice della privacy, ha l'esclusiva funzione di garantire al reclamante una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso, ma il suo decorso non vale, invece, a segnare una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall'Autorità, in quanto il relativo procedimento è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile, a pena di decadenza, il citato termine annuale; ne consegue che quest'ultimo termine annuale non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio dell'Autorità garante, il quale è invece soggetto - ferma l'esigenza che la contestazione della o delle eventuali violazioni sia stata comunicata tempestivamente, nel rispetto delle garanzie assicurate dalle previsioni normative, così come interpretate dalla giurisprudenza della S.C. – al termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 689 del 1981.