La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32786 depositata il 03.10.2025, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.p. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l'obbligo di trasmissione al Tribunale del Riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall'art. 294 c.p.p.