La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1869, depositata il 16.01.2026, ha affermato che il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di persona che non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, purché questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere leso o posto in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica. (Fattispecie relativa a depistaggio cd. dichiarativo).