Di Avvocato Donato Cialdella su Mercoledì, 21 Gennaio 2026
Categoria: Giurisprudenza

La configurabilità del delitto di depistaggio per il pubblico ufficiale non più in servizio

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1869, depositata il 16.01.2026, ha affermato che il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di persona che non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, purché questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere leso o posto in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica. (Fattispecie relativa a depistaggio cd. dichiarativo).