La Corte Costituzionale sull'interpretazione dell'art. 187 del Codice della Strada
Con la sentenza n. 10, depositata il 29.01.2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Ciò comporta che, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.