La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.31583, depositata il 18.08.2026, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all'udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l'ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall'art. 152, comma terzo, n. 1), c.p., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall'art. 612 bis, comma quarto, c.p. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p.