Di Avvocato Donato Cialdella su Venerdì, 26 Giugno 2020
Categoria: Giurisprudenza

La somma di € 285,88 mensili per gli invalidi civili è insufficiente per i loro bisogni primari di vita

 L'ufficio stampa della Corte Costituzionale ha comunicato la decisione della Consulta la quale ha stabilito che la somma di "285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili."

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino.

L'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

È stato quindi affermato che il cosiddetto "incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971,senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.