L'aggravante dei futili motivi nel delitto di maltrattamenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38233, depositata il 03.11.2026, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha affermato che è configurabile la circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, c.p., quando le condotte violente siano finalizzate a conculcare l'esercizio, da parte della persona offesa, di elementari diritti e libertà individuali che l'agente pretenda di sottoporre al proprio potere di controllo e di interdizione, rimanendo irrilevante che la condotta sia riconducibile a convinzioni culturali o religiose dell'agente - incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento - che presuppongono la subordinazione della donna all'uomo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, nell'ipotesi in esame, la futilità del motivo attiene alla volontà dell'agente di trasformare ogni spazio di libertà della vittima in una occasione di sopraffazione).