Di Avvocato Donato Cialdella su Lunedì, 09 Marzo 2026
Categoria: Giurisprudenza

L'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della Giustizia

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8551, depositata il 04.03.2026, ha stabilito che l'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 L. 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.