Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n.36526 del 16.10.2026, hanno affermato che, nella materia del cc.dd. Superbonus 110%, di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77:
- la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
- la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.