Limiti alla ricorribilità per Cassazione del patteggiamento
La Seconda Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n.14835, depositata il 15.04.2025, in tema di patteggiamento, ha affermato che il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, ex ceteris, la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata data all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).