Con la sentenza n. 15455, depositata il 18.04.2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, c.p.p., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un'aggravante non contestata all'imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.