Di Avvocato Donato Cialdella su Mercoledì, 15 Giugno 2022
Categoria: Giurisprudenza

Messa alla prova e contestazione di reati connesi in dibattimento: la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 146 del 14.06.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

In proposito la Corte Costituzionale ha argomentato che la ratio dell'istituto della messa alla prova impone di distinguere questo caso da quello relativo al recupero del rito abbreviato, deciso dalla sentenza n. 237 del 2012, in cui la Consulta aveva ritenuto che la richiesta del rito dovesse in tal caso riferirsi ai soli reati oggetto di nuove contestazioni dibattimentali, senza che «l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta».

Diversamente da quanto accade nel rito abbreviato, proaegue la Corte, nella messa alla prova convivono un'anima processuale e una sostanziale. Da un lato, l'istituto è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi, al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato.
Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati.

Conseguentemente, l'imputato dovrà essere rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall'inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero.