Di Avvocato Donato Cialdella su Mercoledì, 01 Ottobre 2025
Categoria: Giurisprudenza

Presupposti per la validità del patto di quota lite

La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26288, del 27.09.2025, ha affermato che il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. da parte del D.L. 223/2006, convertito con modifiche dalla L. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007), il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.