Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5166, depositata il 09.02.2026, hanno affermato che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.