Illegittimo il termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso il diniego di permesso al detenuto
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.78, depositata il 03.06.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.