La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n.13144, depositata il 10.04.2026, ha affermato che, a seguito della novellazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un'autonoma fattispecie delittuosa.