Di Avvocato Donato Cialdella su Lunedì, 13 Aprile 2026
Categoria: Giurisprudenza

A seguito della novella legislativa le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, integrano, se pericolose, un'autonoma fattispecie delittuosa

La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n.13144, depositata il 10.04.2026,  ha affermato che, a seguito della novellazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un'autonoma fattispecie delittuosa.