Di Avvocato Donato Cialdella su Martedì, 23 Giugno 2020
Categoria: Giurisprudenza

Il convivente che accetta somme elevate si arricchisce ingiustamente a danno dell'altro: Cass. Civ n. 11303/2020

Con la sentenza n. 11303, depositata il 12 giugno 2020, la terza sezione della Corte di Cassazione riafferma il principio secondo il quale in una relazione "more uxorio" si configura un ingiusto arricchimento di un convivente a danno dell'altro qualora il valore delle prestazioni effettuate sia di notevole entità.

Tale sentenza statuisce, infatti, che l'importo delle operazioni effettuate del valore superiore a centinaia di migliaia di euro non poteva essere ricondotta all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art.2034 c.c., in quanto esorbitante dalle esigenze familiari e in quanto non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art.2034 c.c..

Il principio sopra illustrato è coerente con la giurisprudenza precedente della Corte, secondo la quale (Cass. Civ. n. 3713 del 13/03/2009 ) "Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens". Sul punto la Corte ribadisce che (Cass. Civ. n. 11330 del 15/05/2009 ): "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza"