Di Avvocato Donato Cialdella su Martedì, 07 Luglio 2020
Categoria: Giurisprudenza

Indennità sostitutiva delle ferie non godute e prova liberatoria: Cassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza n. 13631/2020

Con l'ordinanza n. 13613 depositata il 2 luglio 2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta la questione dell'obbligo del datore di lavoro al versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al dipendente se non prova che il lavoratore ha disatteso una specifica offerta di fruizione del periodo di ferie.


Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, come tale, garantito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.


Conseguentemente il datore di lavoro, per essere esonerato dal pagamento dell'indennità sostitutiva deve dimostrare che il lavoratore sia stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, di averlo invitato, se necessario formalmente, a farlo, di averlo informato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse alla cessazione del rapporto di lavoro.

In assenza di tale prova il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto rispettivamente, l'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che con l'art. 36 della Costituzione.