Esigenze cautelari: la valutazione del riavvicinamento tra agente e persona offesa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1577, depositata il 14.01.2026, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, ai fini dell'individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest'ultima alla condotta abusante, ma dev'essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.