La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.534, depositata in data 08.01.2026, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l'adempimento di un'obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest'ultima il medesimo rango giuridico dell'obbligo inadempiuto.