Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n.37200, depositata il 14.11.2025, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, hanno affermato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo,
- il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo;
- il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione.